DECRETO AIUTI-QUATER Misure contro i rincari energetici, per imprese e lavoratori

01 dicembre 2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18.11.2022 n. 270 il D.L. 18.11.2022 n. 176, contenente “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, in vigore dal 19.11.2022.
Con il decreto sono state principalmente introdotte misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.


 

  

Credito d'imposta a imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale

                                                         

  • I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui all’art. 1, cc. 1, 1° periodo, 2, 3 e 4 D.L. 144/2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica, alle imprese a forte consumo di gas naturale, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
  • Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
  • I crediti d'imposta maturati per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 1, cc. 1, 1° e 2° periodo, 2, 3, e 4 D.L. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'art. 6 D.L. 115/2022, relativi al 3° trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, entro la data del 30.06.2023. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
  • I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
  • I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap non porti al superamento del costo sostenuto.
  • I crediti d'imposta maturati per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'art. 1, cc. 1, 1° e 2° periodo, 2, 3, e 4 D.L. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'art. 6 D.L. 115/2022, relativi al 3° trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
  • I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30.06.2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.
  • In relazione ai contributi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 D.L. 144/2022.
  • Entro il 16.03.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento della medesima Agenzia.



 


Disposizioni in materia di accisa e Iva su alcuni carburanti

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19.11.2022 e fino al 31.12.2022: a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 

  1. 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
  2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%. 

  • In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 19.11.2022 e fino al 31.12.2022.
  • Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 13.01.2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a), usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31.12.2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate.
  • Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 50, c. 1 D.Lgs. 504/1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

 


Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette




Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1.01 e il 31.12.2021, per i consumi effettuati dal 1.10.2022 al 31.03.2023 e fatturati entro il 30.09.2023.

  • A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, stipulando polizze assicurative specifiche, per  un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.  
  • A tal fine, sono previste particolari procedure e coperture statali di S.A.C.E ,
  • L'adesione al piano di rateizzazione per le imprese, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui all'art. 1 D.L. 176/2022 e all'art. 1 D.L. 144/2022.

 


 

Somme esenti erogate a dipendenti



Per quanto riguarda la materia lavoro, di particolare interesse risulta essere l’aumento del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei fringe benefit, per l’anno 2022, a 3.000 euro.
In particolare, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prevede che:

  • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • la soglia di esenzione da tassazione delle erogazioni liberali di beni e servizi ai lavoratori dipendenti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche passa da 258,23 euro a 3.000 euro (non più 600 euro come previsto dal Decreto Aiuti-bis).

Inclusione della quota di non concorrenza alle utenze domestiche
Il citato articolo 12 ha stabilito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».
Al riguardo, ai fini della corretta applicazione dell’esenzione entro la soglia annuale massima di 3.000 euro per l’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 35/2022 – ha chiarito che:

  • le spese o i rimborsi per le utenze domestiche debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
  • il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, debba acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la relativa inclusione nel limite del valore di 3.000 euro complessivi ovvero una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato;
  • il datore di lavoro debba acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del lavoratore che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Ciò al fine di evitare che il lavoratore possa fruire più volte del beneficio in relazione alle medesime spese.

Chiarimenti sulla soglia di esenzione
In caso di superamento del nuovo limite di esenzione di 3.000 euro - per effetto della somma dei valori di tutti i fringe benefits riconosciuti al singolo lavoratore nel 2022 - il valore erogato concorrerà interamente a formare il reddito imponibile del lavoratore.
Pertanto, in considerazione della nuova soglia di esenzione, con la busta paga del mese di dicembre, i datori di lavoro dovranno prestare attenzione alle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno nei confronti dei lavoratori beneficiari di fringe benefits aziendali.
Ciò, ad esempio, potrà riguardare i lavoratori assegnatari di un’autovettura aziendale ad uso promiscuo. In tal caso, infatti, il valore convenzionale del benefit autovettura - determinato dalle tabelle Aci per l’anno 2022 - potrebbe risultare inferiore alla nuova soglia di esenzione di 3.000 euro determinando un conguaglio fiscale e previdenziale a credito per il lavoratore (in assenza di altri benefits concessi nell’anno).
I datori di lavoro, inoltre, potrebbero attuare nuove iniziative di welfare aziendale in favore dei propri dipendenti, ma l’erogazione dovrà avvenire entro e non oltre il 12 gennaio 2023.
Si rammenta, infine, che ai 3.000 euro di fringe benefit esenti possono essere aggiunti gli ulteriori 200 euro del c.d. Buono carburante, previsto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 21/2022. In questo caso, il datore di lavoro dovrà prevedere una voce paga ad hoc per l’erogazione del buono.

 


  

Disposizione in materia di autotrasporto

                   

I contributi di cui all’art. 14, c. 1 D.L. 144/2022, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'art. 24-ter, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 504/1995.

  • Le disposizioni di cui all’art. 14 D.L. 144/2022 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 
 

 

  

Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico (Superbonus)

                                                 

  • Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dai condomini sulle parti comuni e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastati, compresi quelli effettuati su singole unità all'interno dello stesso condominio o edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022del 90% per le spese sostenute nell’anno 2023. La detrazione rimane pari al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
  • Per gli interventi su unità immobiliari unifamiliari o su unità funzionalmente indipendenti e autonome collocate su edifici plurifamiliari destinate ad abitazione principale effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.03.2023, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.
  • Per gli interventi avviati a partire dal 1.01.2023, su unità immobiliari unifamiliari o su unità funzionalmente indipendenti e autonome collocate su edifici plurifamiliari destinate ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31.12.2023, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
  • A tali fini, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12 Tuir, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nell’art. 12, c. 2, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.
  • Per gli interventi agevolati effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione prevista per le singole unità immobiliari spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025 nella misura del 110%.
  • La riduzione dell’aliquota al 90% per gli interventi effettuati dal 1.01.2023 non si applica:
  • agli interventi per i quali, alla data del 25.11.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25.11.2022;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25.11.2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
  • Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  • Per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, in deroga all'art. 121, c. 3, 3° periodo del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle Entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative della disposizione.

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