IRPEF 2022

11 febbraio 2022

La Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto alcune importanti novità, a partire dal 1° gennaio 2022, riguardo all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

In particolare sono state modificate le aliquote e le detrazioni per lavoro, ma non solo.

  Viene prevista la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF con la soppressione  dell’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%.

Inoltre, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Ulteriori modifiche sono riservate al trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) in favore  dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati. In particolare, si dispone la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo                       oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020).

 

Dall’altro lato, la norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione ovvero che la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

Scompare anche l’ulteriore detrazione per i redditi fino a 40.000 euro.

 A partire dal 1° marzo 2022, il sistema delle detrazioni per i figli a carico verrà quasi completamente sostituito dall’assegno unico universale.

 

Aliquote fino al         31 dicembre 2021

 

Fino al 31 dicembre 2021, il sistema prevede 5 aliquote e altrettanti scaglioni. In particolare, l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 D.P.R. n. 917/1986, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

-              fino a 15.000 euro, 23%;

-              oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;

-              oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;

-              oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;

-              oltre 75.000 euro, 43%.

 

 

Aliquote dal 1° gennaio 2022

 

A partire dal 1° gennaio 2022, le aliquote e, quindi, gli scaglioni diventano 4. Infatti, l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 D.P.R. n. 917/1986, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a)            fino a 15.000 euro, 23%;

b)           oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;

c)            oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

d)           oltre 50.000 euro, 43%.

In definitiva, il penultimo scaglione si ferma a 50 mila euro anziché a 55 mila euro, scompare lo scaglione 55 mila – 75 mila euro in precedenza tassato al 41% e le due aliquote intermedie del 27% e del 38% si riducono,  rispettivamente, al 25% e 35%.

 

Regole confermate

 

Resta confermata la regola secondo cui l’IRPEF non è dovuta qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (c.d. no tax area) (art. 11, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).

Di conseguenza:

  • non sono dovute neppure le relative addizionali IRPEF regionale e comunale;
  • non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi (sempreché il contribuente non sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili).

Il limite di pensione di 7.500 euro deve essere riferito all’intero anno. Pertanto, in caso di possesso di redditi di pensione percepiti per un periodo inferiore all’anno, fermo restando la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla norma, l’esonero spetta solo se il reddito, rapportato all’intera annualità risulta uguale o inferiore al predetto limite.

Invariata inoltre anche la regola in base alla quale l’IRPEF non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (art. 25, D.P.R. n. 917/1986) di importo complessivo non superiore a 500 euro (art. 11, c. 2-bis, D.P.R. n. 917/1986).

 

 

Detrazioni per lavoro

 

DIPENDENTE

 

Dal 2022, ai percettori di redditi di lavoro dipendente spettano le seguenti detrazioni (art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986):

 

a)            1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;

b)           1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra  28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c)            1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

 

Il suddetto importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.

 

Ai fini dell’attribuzione delle detrazioni in commento, l’anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

In caso di reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, le detrazioni spettanti nella misura di 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di 1.380 euro per i rapporti a tempo determinato:

  • non devono essere rapportate al periodo di lavoro;

non sono cumulabili tra loro né con quelle minime previste per i pensionati né con quelle previste per i redditi diversi.

Il contribuente che può fruire di più di una delle detrazioni minime, può scegliere di applicare quella più favorevole.

Inoltre, le detrazioni fisse di 690 euro e di 1.380 euro, rispettivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, devono essere rapportate dal sostituto al periodo di lavoro nell’anno.

 

Pensione

 

Ai soggetti percettori di redditi di pensione spettano le seguenti detrazioni (art. 13, comma 3, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986):

1)            1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

2)            700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

3)            700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Il suddetto importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 25.000 euro a 29.000 euro.

 

 

 

Altri redditi

Ai contribuenti che percepiscono altri redditi, spettano le seguenti detrazioni (art. 13, comma 5, lett. a) e b) D.P.R. n. 917/1986):

a)            1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b)           500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

c)            500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di  2.000 euro.

Il suddetto importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 11.000 euro a 17.000 euro.

Le detrazioni per altri redditi spettano se alla formazione del reddito complessivo concorrono:

  • compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale;
  • indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;
  • indennità per cariche elettive;
  • rendite vitalizie e rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzioni previdenziali;
  • mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers);
  • redditi di lavoro autonomo;
  • Redditi d’impresa minore;
  • redditi derivanti da attività commerciali e professionali non esercitate abitualmente.

Sono esclusi i redditi derivanti dagli assegni periodici deducibili (artt. 10, c. 1, lett. c), 13, c. 5-bis e 50, c. 1, lett. i), D.P.R. n. 917/1986) per i quali si applicano le detrazioni per pensione.

Da ricordare, inoltre, che le detrazioni per altri redditi non sono cumulabili né con quelle previste in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati, né dei pensionati.

Quindi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o più delle tipologie reddituali, il contribuente può scegliere di fruire della detrazione più favorevole.

 

 

Le novità in materia di trattamento integrativo

 

La revisione dell’IRPEF non si limita solo alle aliquote e alle detrazioni ma interessa anche il trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro oltre che la c.d. ulteriore detrazione per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 40.000 euro.

In particolare, si modifica l'articolo 1 del D.L. n. 3/2020, che dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

La Legge di bilancio da un lato dispone la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito  complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal  2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020).

Dall’altro lato, riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 917/1986, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

Viene poi abrogato l’articolo 2 del medesimo D.L. n. 3/2020, che, fino al 31 dicembre 2021, ha previsto un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a 40.000 euro, decrescente in funzione del maggior reddito.

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